Responsabile dei Lavori
Il miglior collaboratore del Committente: il suo sostituto!
Il Responsabile dei Lavori è una figura fondamentale in qualsiasi progetto o cantiere, poiché ha il compito di garantire che tutte le attività si svolgano in modo sicuro, efficiente e conforme alle normative, tiene sotto controllo ogni aspetto, assicurandosi che si svolga in modo sicuro, conforme e ben organizzato.
La sua importanza può essere riassunta nei seguenti punti:
- Sicurezza sul lavoro: Il Responsabile dei Lavori è incaricato di monitorare la sicurezza e prevenire incidenti sul luogo di lavoro. Assicura che vengano rispettate tutte le normative in materia di salute e sicurezza, riducendo i rischi per i lavoratori.
- Conformità alle leggi: È fondamentale che il Responsabile dei Lavori si assicuri che tutte le attività siano conformi alle leggi locali, nazionali e internazionali, inclusi permessi di costruzione, licenze e normative ambientali.
- Gestione del progetto: Coordina tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione all’esecuzione, per garantire che il lavoro venga completato nei tempi previsti, rispettando il budget e le specifiche tecniche. È il punto di riferimento per tutti i collaboratori.
- Qualità e controllo : Supervisiona la qualità dei lavori , assicurandosi che vengano rispettati gli standard previsti. Interviene in caso di errori o problematiche per evitare che questi compromettano il risultato finale.
- Gestione delle risorse: Il Responsabile dei Lavori gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie del progetto, coordinando gli operai , i subappaltatori e gli altri professionisti coinvolti nel cantiere .
- Comunicazione e reportistica: Si occupa della comunicazione tra tutte le parti coinvolte (committente, progettista, operai, subappaltatori) e redige report periodici sull’avanzamento dei lavori .
Riportiamo la normativa che inquadra la figura del Responsabile dei Lavori.
Chiediamo ai Committenti di soffermarsi a riflettere in merito alla Responsabilità Civile e Penale ed al rischio che la Legge impone Loro nel caso in cui, durante i lavori sul proprio immobile, non nominino un Responsabile dei Lavori professionista al Loro posto (di default per Legge, il Responsabile dei Lavori è infatti il Committente) .
Le sanzioni per il Responsabile dei Lavori, dovute al mancato rispetto di quanto previsto per Legge, sono indicate nell’157 del Testo Unico (D. Lgs. 81/2009 e s.m.) e prevedono importi tra i € 500 e i € 6.400,00 e, a seconda dei casi, anche l’arresto da due a sei mesi.
Articolo 90: Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori
1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l’Impresa Esecutrice, o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il Committente o il Responsabile dei Lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il Committente o il Responsabile dei Lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e aArtigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Domande frequenti
Il responsabile dei lavori coordina, gestisce e supervisiona le attività di un progetto, garantendo che i lavori vengano eseguiti secondo le normative di sicurezza, qualità e tempistiche previste. Gestisce il piano di lavoro, coordinando i vari team coinvolti nel progetto e assicurandosi che le scadenze vengano rispettate.
Implementa e monitora le procedure di sicurezza per prevenire incidenti e garantire la salute dei lavoratori.
Seleziona e supervisiona i fornitori e i subappaltatori, garantendo che rispettino gli standard di qualità e le tempistiche concordate.
Verifica che i materiali e le tecniche di costruzione utilizzati siano conformi alle specifiche del progetto e alle normative di settore.
Monitora i costi di progetto, gestendo il budget e proponendo modifiche quando necessario per evitare sforamenti.
Redige report di avanzamento, documenta eventuali problemi e suggerisce soluzioni, mantenendo informati i vari stakeholders.
Affronta tempestivamente le problematiche che possono sorgere durante il progetto, proponendo soluzioni efficaci.
Monitorare l’avanzamento dei lavori, gestire i contratti e le risorse, garantire la sicurezza sul cantiere e comunica con i vari stakeholders. Il Responsabile dei Lavori come previsto dalla normativa è il sostituto del Committente, con degli specifici compiti in un lavoro edile.
È fondamentale avere competenze in gestione dei progetti, conoscenze tecniche specifiche, conoscenza del diverso iter burocratico urbanistico necessario, variabile dal tipo di lavoro che si esegue, capacità di leadership, una buona comprensione delle normative di sicurezza e qualità, competenza in ambito giuridico collegato alle materie proprie del settore edilizio
Non è previsto un titolo di studio specifico, generalmente si affida l’incarico a figure dotate di esperienza nel settore edile, con un background tecnico, quali geometri, architetti e ingegneri o a chi, come Amministratore di Condominio o Gestore Immobili in genere (Real Estate), ha ricoperto tale incarico e ha avuto esperienze pregresse nel settore.
Il responsabile deve avere un piano di emergenza, garantire che il personale sia formato per affrontare situazioni di crisi e coordinare le operazioni di evacuazione se necessario.
Mentre il Responsabile dei Lavori si occupa della gestione operativa e della supervisione, il Direttore dei Lavori ha una visione più ampia e si occupa della direzione tecnica e della validazione delle attività.
Utilizza software di gestione progetti, strumenti di monitoraggio dei tempi e delle risorse e sistemi di reportistica per mantenere aggiornati i vari stakeholders.
Attraverso l’implementazione di procedure di sicurezza, formazione continua del personale e audit regolari per identificare e mitigare i rischi.
Attraverso report regolari, incontri programmati e canali di comunicazione chiari per assicurarsi che tutte le parti coinvolte siano informate sull’andamento dei lavori.
Il Responsabile dei Lavori è una figura essenziale in progetti edili e di costruzione, incaricata di garantire che le attività si svolgano in modo efficace, sicuro e conforme alle normative vigenti. La sua capacità di coordinamento e gestione può fare la differenza tra un progetto ben riuscito e uno problematico.
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