Il 25 Febbraio ultimo scorso è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Attuativo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tale Decreto impone l’obbligo per le imprese di assicurarsi per la copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per i contratti assicurativi di nuova stipula, le Compagnie Assicurative dovranno adeguare il contenuto dei contratti alle nuove previsioni di legge entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (quindi entro il 31 marzo 2025).
Gli obblighi di questa normativa gravano sulle Imprese con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, a esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice Civile (imprese agricole), anche le società tra professionisti.
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
✓ le imprese agricole (art. 2135 del Codice Civile) a cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale
per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
✓ le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I beni soggetti all’obbligo assicurativo sono indicati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-ll, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (vedasi nei dettagli il Decreto). Per i terreni la copertura deve essere prestata nella forma “a primo
rischio assoluto”.
Per maggiori informazioni Vi rimando alla lettura delle News del 03.03.2025.
Alla Luce di quanto sopra, l’obbligo imposto dalla predetta Legge non ha ad oggetto i Condominii.
Tuttavia la nuova normativa interessa gli Amministratori (personalmente e non per i Condominii gestiti a seguito di incarico professionale), in riferimento agli immobili dell’Impresa, che esercitano la loro attività a mezzo di Imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Dott. Giovanni Blois Staffa