Il 25 Febbraio ultimo scorso è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Attuativo della
Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tale Decreto impone l’obbligo per le imprese di assicurarsi per la copertura dei
danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per i contratti assicurativi di nuova stipula, le Compagnie Assicurative dovranno adeguare il contenuto dei contratti alle nuove previsioni di legge entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (quindi entro il 31 marzo 2025).
Gli obblighi di questa normativa gravano sulle Imprese con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, a esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice Civile (imprese agricole), anche le società tra professionisti.
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
✓ le imprese agricole (art. 2135 del Codice Civile) a cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
✓ le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I beni soggetti all’obbligo assicurativo sono indicati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-ll, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (vedasi nei dettagli il Decreto). Per i terreni la copertura deve essere prestata nella forma “a primo rischio assoluto”.
Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti da:
Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli Enti Nazionali competenti;
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.
Limiti di indennizzo:
✓ Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari al 100% della somma assicurata.
✓ Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
✓ Oltre 30 milioni di euro o “grandi imprese”: limiti di indennizzo definiti liberamente tra le parti.
Importo del sinistro scoperto ed a carico dell’assicurato:
✓ Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
✓ Oltre 30 milioni di euro o “grandi imprese”: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Le “Grandi Imprese” sono considerate società aventi fatturato superiore a € 150Milioni e/o con 500 dipendenti.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro, nonché il mancato adempimento viene preso in considerazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Sono previste norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle Compagnie Assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni).
Per le polizze già in copertura, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o dalla prima scadenza intermedia utile. Per chi non avesse in corso la copertura assicurativa l’obbligo decorre dal 31/03/2025.
Le Compagnie Assicurative hanno già elaborato prodotti assicurativi specifici che stanno uniformando alle previsioni di legge.
Dott. Giovanni Blois Staffa