Amministrazione di Condomini

Per diversi anni e precisamente dal 2003 al 2019 ho svolto primariamente la professione di Amministratore di Condominio e Gestore Immobili per conto Terzi, sono arrivato a gestirne sino a 73 contemporaneamente, con due uffici, uno su Pescara e uno su Roseto degli Abruzzi coprendo dunque 2 Province, con 2 collaboratori in studio.

Distinguiamo due tipi di Attività:
Ordinaria e Straordinaria

Le mansioni ricomprese nell’Attività Ordinaria:

Il compenso per l’Amministrazione Ordinaria è determinabile in base al numero di immobili presenti nell’edificio di cui si chiede l’Amministrazione Condominiale.

Le mansioni ricomprese nell’Attività Straordinaria:

Per i lavori di natura “straordinaria” che si dovessero rendere necessari, si richiede una percentuale pari al 2,5% sull’imponibile oltre ad un importo forfettario minimo di € 250,00 su ogni lavoro deliberato da Assemblea che ecceda i € 5.000,00 di imponibile (sotto € 5.000,00 nulla è dovuto).

Nel caso di costituzione e necessario avviamento di un nuovo Condominio distinguiamo le seguenti attività:

Domande frequenti

L’Amministratore di Condominio gestisce l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Condominio, garantendo il rispetto delle normative e la manutenzione delle aree comuni. Detiene registri contabili e gestisce i pagamenti delle bollette e dei fornitori, raccoglie i contributi dai Condòmini. Convoca e presiede le assemblee condominiali, redige i verbali e garantisce che le decisioni vengano rispettate.

Gestire i conti e il bilancio del Condominio, organizzare l’Assemblea condominiale, coordinare la manutenzione e risolvere eventuali controversie tra condòmini.

L’Amministratore viene nominato dall’Assemblea dei Condòmini tramite voto, con una maggioranza qualificata.

La Legge prevede che l’Amministratore di Condominio deve avere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso dei diritti civili;
  • non aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione,
  • l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;
  • non aver commesso altri delitti non colposi per i quali è prevista la pena dellareclusione da 2 a 5 anni;
  • non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive;
  • non essere interdetti o inabilitati;
  • non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale ed aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Nel caso in cui l’Amministratore sia un Condòmino dello stabile gli ultimi due requisiti non
sono necessari.

Il compenso varia in base alla dimensione del Condominio e alla complessità della gestione, ma può oscillare da poche centinaia a diverse migliaia di euro all’anno.

I bilanci e le spese devono essere presentati all’Assemblea Condominiale, sede in cui vengono discussi e approvati dai Condòmini.

L’Amministratore può cercare di mediare tra le parti, in caso di conflitti e cerca soluzioni per problemi comuni. Rappresenta il Condominio in eventuali procedimenti legali e gestisce le comunicazioni con le Autorità.

Contratti, registri contabili, verbali delle assemblee, polizze assicurative e documenti relativi alla manutenzione.

I Condòmini possono richiedere la revoca dell’Amministratore in assemblea e, se necessario, procedere per vie legali per il recupero di eventuali danni. Nello specifico
possono sostituire l’Amministratore sia in sede di Assemblea ordinaria che di apposita Assemblea richiesta in base all’art. 66 d.a.c.c.

I Condòmini hanno il diritto di essere informati sulle spese e le decisioni, mentre hanno il dovere di contribuire alle spese comuni e rispettare le normative condominiali e di
Regolamento.

L’Amministratore di Condominio è un ruolo cruciale per garantire una gestione efficiente e armoniosa del Condominio, contribuendo al benessere e alla soddisfazione di tutti i
Condòmini.

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